diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1447 del 10/03/1998 Cc. (dep. 06/04/1998) Rv. 210203 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Concessione - Presupposto dello stato detentivo del condannato - Limiti - Condannato in stato di affidamento in prova che chieda la liberazione anticipata in relazione non a periodi di affidamento in prova bensì a semestri di detenzione pregressi - Possibilità di concedere la liberazione anticipata - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210203-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La liberazione anticipata può essere concessa solo a chi si trovi in stato di detenzione, trattandosi di beneficio correlato alla partecipazione del condannato all'opera rieducativa, accertata (salve le eccezioni espressamente previste dalla legge: custodia cautelare e detenzione domiciliare) mediante l'osservazione scientifica della personalità con le modalità previste dagli artt. 13 legge 26 luglio 1975 n.354 e 94 D.P.R. 29 aprile 1976 n.431, che presuppongono lo stato di detenzione e sono incompatibili con le tipologie trattamentali extramurarie come l'affidamento in prova. Tali preclusioni non operano, peraltro, allorquando il condannato chieda la liberazione anticipata non con riferimento a periodi trascorsi in stato di affidamento in prova, bensì a semestri di detenzione pregressi valutabili ex art. 54, comma primo, legge n.354 del 1975, ed il rapporto esecutivo non sia concluso o interrotto, ma prosegua, sia pure in forma alternativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)