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Sez. 3, Sentenza n. 6003 del 08/11/1980 (Rv. 409779 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LIMITI TEMPORALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZIO INIZIATO CON IL RITO ORDINARIO - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO SUCCESSIVAMENTE ADITO, DELLA PROPRIA COMPETENZA EX ART 38 COD PROC CIV, DOPO LA PRIMA UDIENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409779-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LIMITI TEMPORALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - GIUDIZIO INIZIATO CON IL RITO ORDINARIO - CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO SUCCESSIVAMENTE ADITO, DELLA PROPRIA COMPETENZA EX ART 38 COD PROC CIV, DOPO LA PRIMA UDIENZA - AMMISSIBILITA.*

Le preclusioni stabilite dal primo comma dell'art 428 cod proc civ, secondo cui, quando una controversia individuale di lavoro sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza puo essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art 416 cod proc civ ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art 420 cod proc civ, operano soltanto nel giudizio iniziato secondo il rito speciale e non anche in quello iniziato con il rito ordinario, nel quale, pertanto, al giudice del lavoro successivamente adito non e vietato negare la propria Competenza, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art 38 cod proc civ, anche dopo la prima udienza. (Conf 1929/77, mass n 385646).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)