Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 14/05/1977 (Rv. 385646 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LIMITI DI PROPONIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO - RITO SPECIALE - ERRONEA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO - NORMATIVA DEL RITO SPECIALE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA ORDINARIA DELL'INCOMPETENZA PER MATERIA - OSSERVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - LIMITI DI PROPONIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO - RITO SPECIALE - ERRONEA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO - NORMATIVA DEL RITO SPECIALE - APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - DISCIPLINA ORDINARIA DELL'INCOMPETENZA PER MATERIA - OSSERVANZA.*
Il primo comma dell'art 428 cod proc civ, secondo cui, quando una controversia individuale di lavoro sia stata proposta a giudice incompetente l'incompetenza puo essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art 416 cod proc civ ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art 420 cod proc civ, presuppone che la causa sia stata iniziata secondo il rito del lavoro ed appare collegata unicamente alla nuova disciplina della Competenza introdotta dall'art 413 cod proc civ: essa non puo, percio, essere applicata analogicamente anche a quei rapporti di lavoro la cui tutela sia stata erroneamente invocata con il rito ordinario. Ne consegue che ne la memoria difensiva, ne l'udienza di discussione previste dal rito del lavoro possono equivalere alla comparsa di risposta e alla prima udienza di comparizione regolate dagli artt 167 e 183 cod proc civ, e l'incompetenza per materia resta disciplinata in tale ipotesi dall'art 38 cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)