Sez. 1, Sentenza n. 25526 del 12/04/2001 Cc. (dep. 21/06/2001) Rv. 219360 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Giudice chiamato a giudicare lo stesso imputato per fatto (omicidio) diverso attraverso l'esame delle medesime fonti probatorie - Ricusabilità del giudice - Esclusione - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod.proc.pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che lo stesso magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dello stesso imputato per fatti diversi (nella specie omicidi differenti) per la pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)