Sez. 1, Sentenza n. 3978 del 07/05/1997 (Rv. 504123 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Ripetizione di quanto versato in corrispondenza all'imponibile dichiarato - Limiti.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
La ripetizione di quanto versato in corrispondenza all'imponibile dichiarato, mentre non è ancorabile ad elementi fattuali ulteriori e diversi da quelli indicati (e, in particolare, da errore di calcolo o da errore materiale in quanto svista evincibile dagli stessi dati offerti con la dichiarazione dei redditi) può essere reclamata soltanto quando, fermi restando i dati enunciati, risulti indebito il pagamento, in assenza di norma che lo imponga.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)