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Sez. U, Sentenza n. 17916 del 23/08/2007 (Rv. 598260 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari - Illecito disciplinare a carico del magistrato - Configurabilità - Criteri di valutazione - Limite generale costituito dalla soglia di ragionevolezza e giustificabilità - Operatività in base a parametri specifici di volta in volta individuabili - Accertata lesione in concreto del diritto delle parti alla durata ragionevole del processo previsto dalla Costituzione e dalle norme sovranazionali - Conseguente superamento automatico di detta soglia e sussistenza dell'indicata violazione disciplinare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598260-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

È punibile come lesivo del prestigio del magistrato e dell'ordine giudiziario e viola l'art. 18 del r.d.lgs. n. 511 del 1946 il comportamento del giudice che ritardi di depositare le motivazioni dei suoi provvedimenti, in una misura che, per quantità dei casi ed entità dei tempi di deposito, è tale da violare la soglia di ragionevolezza e giustificabilità, la quale potrà rilevarsi da vari parametri e sussiste sempre in concreto quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua del principio enunciato, hanno respinto il ricorso del magistrato sanzionato con l'ammonimento per la violazione dei suoi doveri di diligenza ed operosità, con conseguente compromissione del suo prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, consistita nell'aver ritardato il deposito delle motivazioni di 148 sentenze civili e di 119 ordinanze istruttorie riservate nel periodo di attività oggetto dell'ispezione ministeriale, rilevandosi, in particolare, ai fini della valutazione del superamento dell'individuata soglia di ragionevolezza e di giustificabilità, la gravità della violazione sia per il numero dei ritardi di deposito che dell'entità delle condotte addebitategli, evidenziandosi, soprattutto, come 14 sentenze erano risultate depositate tra i 700 e gli 800 giorni, 28 tra gli 800 e i 900, altre 28 tra i 900 e i 1000 giorni e 47 oltre i 1000 giorni, con 21 oltre i tre anni e 5 oltre i 4 anni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)