Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 31/05/1990 (Rv. 467502 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - AZIONI A DIFESA O A VANTAGGIO DELLA COSA COMUNE - NEI CONFRONTI DEI TERZI O DEI COMPROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - AZIONI A DIFESA O A VANTAGGIO DELLA COSA COMUNE - NEI CONFRONTI DEI TERZI O DEI COMPROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
In tema di condominio negli edifici, le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere sperimentate dai singoli condomini, senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione, ancorché l'uso della cosa comune venga dibattuto tra singoli condomini. (V 5770/85, mass n 442955; (V 734/82, mass n 418548).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)