Sez. 3, Sentenza n. 12085 del 28/11/1998 (Rv. 521192 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Obbligo di mantenere la cosa in grado di servire all'uso convenuto (art. 1575 n. 2 cod. civ.) - Successive modificazioni o trasformazioni non previste dal contratto, imposte dall'Autorità - Obbligatorietà - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato di servire l'uso convenuto (art. 1575 n. 2 cod. civ.) consiste nel provvedere a tutte le riparazioni necessarie a conservare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del contratto in relazione alla destinazione considerata. Il locatore non è tenuto, invece, a compiere quelle successive modificazioni e trasformazioni, non previste dal contratto, che ineriscono alla idoneità specifica dell'immobile ed all'esercizio di una determinata attività industriale o commerciale per la quale è stato locato, in relazione a successive normative imposte dall'Autorità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)