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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 luglio 1963, causa 13/63

Decisione
decisa il 1963-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:1963:20

Epigrafe

Nella causa promossa dal Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Prof. Riccardo Monaco, Capo del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri, in qualità di agente, assistito dal Sostituto avvocato generale dello Stato, Dott. Pietro Peronaci, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, ricorrente, contro la Commissione della Comunità Economica Europea, rappresentata dal Dott. Alberto Sciolla-Lagrange, consulente giuridico degli Esecutivi europei, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il Dott. Henri Manzanarès, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, Place de Metz, n. 2, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del 17 gennaio 1963 (G.U. del 13 febbraio 1963, pag. 268 e segg.), con la quale la Repubblica francese è stata autorizzata ad adottare misure di salvaguardia, a norma dell'art. 226 del Trattato, contro l'importazione dall'Italia di frigoriferi elettrici per uso domestico e di determinate parti staccate degli stessi. LA CORTE composta dai Signori : A. M. Donner, Presidente, L. Delvaux e R. Lecourt, Presidenti di Sezione, Ch. L. Hammes, R. Rossi, A. Trabucchi, W. Strauss (relatore), giudici, Avvocato generale : M. Lagrange, Cancelliere : A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › IN FATTO › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
1. Sino al 1961, per l'importazione di frigoriferi in Francia era necessaria una licenza. A seguito della liberalizzazione degli scambi intracomunitari le importazioni in Francia dall'Italia aumentarono notevolmente e in modo particolare dal 1961 al 1962. Il 19 dicembre 1962 il Governo francese chiedeva alla Commissione di adottare delle misure di salvaguardia a norma dell'art. 226 del Trattato C.E.E. 2. Con l'impugnata decisione del 17 gennaio 1963 (G.U. del 13 febbraio 1963, pag. 268 e segg.) la Commissione accoglieva la domanda ed autorizzava la Repubblica francese ad imporre una tassa speciale sui frigoriferi elettrici per uso domestico, sui gruppi motocompressori ermetici per i frigoriferi sopraddetti e su altri accessori importati dall'Italia «a meno che la Repubblica italiana non riscuota tale tassa all'atto dell'esportazione». L'aliquota della tassa era fissata in misura decrescente nel tempo e separata-mente per le singole merci; le misure di salvaguardia dovevano restare in vigore sino al 31 luglio 1963.

SENTENZA › IN FATTO › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il Governo ricorrente nelle sue conclusioni ha chiesto alla Corte :
paragrafo 2
«di annullare l'impugnata decisione provvedendo come di giustizia per lo spese».
paragrafo 3
La parte convenuta ha chiesto alla Corte :
paragrafo 4
«di respingere la domanda attrice relativa all'annullamento… e di condannare l'attore al pagamento delle spese…».

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI › A — Omessa preventiva audizione del Governo italiano

paragrafo 1
Il Governo ricorrente lamenta che la convenuta, prima di adottare il provvedimento impugnato, non ha sentito gli ambienti industriali italiani, o quanto meno il Governo italiano.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che il giorno successivo alla presentazione della domanda del Governo francese essa ha inviato un telescritto alla Rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles, con il quale invitava il Governo italiano a fornirle determinate informazioni, ma il telescritto sarebbe rimasto senza risposta.
paragrafo 3
Il ricorrente non contesta tali fatti ma rileva che
paragrafo 4
il telescritto riassumeva in cinque righe un problema molto complesso; le domande che con esso si ponevano si sarebbero dovute rivolgere ad altri enti o persone, che meglio del ricorrente erano in grado di rispondervi; che per collaborare è necessario un clima di fiducia, mentre la campagna di stampa lanciata in Francia nel 1962 controi prodotti italiani, e che ha dato luogo alla decisione impu-gnata, non era tale da creare siffatto clima; che fra l'invio del telescritto e la data della possibile risposta si erano intercalate le festività di Natale e Capodanno ; che il Governo italiano dovette trasmettere il telescritto agli enti interessati italiani affinché prendessero posizione, mentre è comprensibile che questi, indignati dai tentativi intesi a lederli, hanno esitato a prestare la loro collaborazione.
paragrafo 5
La parte convenuta ribatte che il telescritto era stato preceduto da conversazioni telefoniche fra le parti e che essa aveva reso nota al ricorrente la presentazione della richiesta del Governo francese. Che se tali contatti fossero proseguiti il ricorrente avrebbe anche: potuto prender conoscenza del contenuto della richiesta.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 1. VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI › B — Motivazione insufficiente e contradittoria

paragrafo 1
a) Il Governo ricorrente sostiene quanto segue : Gli argomenti addotti dalla Commissione per giustificare l'onere unilateralmente imposto sulle importazioni italiane sarebbero inadeguati. La circostanza che nel corso del primo semestre del 1962: siano stati importati in Francia 136.000 frigoriferi italiani ed il fatto che le importazioni dall'Italia sian state più importanti di quelle provenienti da altri paesi non legittimerebbero ad affermare che le asserite perturbazioni dell'economia francese sono dovute esclusivamente alle importazioni dall'Italia. La sola causa di tali perturbazioni andrebbe invece ravvisata nel fatto che i prodotti francesi non offrono decisivi vantaggi in quanto a prezzo e qualità. Altrettanto inconferente sarebbe la constatazione che i prezzi all'ingrosso italiani sono inferiori a quelli degli altri paesi importatori. La convenuta avrebbe dovuto inoltre esaminare se vi è pure un'analoga differenza fra i prezzi di vendita al consumo, in quanto la concorrenza interviene soltanto nello stadio della vendita al consumatore; orbene, tale differenza non sussiste. Per quanto riguarda la differenza ad altro stadio essa proviene dal fatto che i produttori italiani riservano ai loro distributori un più ampio margine di guadagno. La convenuta avrebbe poi dovuto esaminare se tale margine non sia giustificato dagli oneri e dai rischi assunti da detti distributori e se il margine di utile concesso dai produttori francesi fosse equo. La motivazione partirebbe chiaramente dall'implicito presupposto che gli importatori di altri paesi non offrivano ai loro distributori condizioni analoghe a quelle offerte dagli importatori italiani; orbene, nella decisione tale argomento avrebbe dovuto esplicitamente enunciarsi. La parte convenuta ribatte con i seguenti argomenti : I moventi che l'hanno indotta a colpire d'una tassa soltanto i prodotti italiani apparirebbero chiaramente dalla motivazione. I dati che vi figurano dimostrano in modo evidente che le importazioni dall'Italia erano le sole ad aver avuto uno sviluppo straordinario. I prezzi di vendita al consumo non rappresentano un valido criterio, perché spesso variano sensibilmente rispetto ai listini, e la media di tali variazioni non può essere determinata con certezza. Il raffronto fra i prezzi che la convenuta ha fatto si baserebbe su dati sicuri, ossia i prezzi franco frontiera degli apparecchi italiani e i prezzi dei prodotti francesi all'uscita dalla fabbrica; da tale raffronto emerge una differenza di 30 % a favore dei primi. Tenuto conto dei dazi doganali vigenti, l'esistenza di tale differenza è stata determinante per l'adozione della decisione. La convenuta nega che i distributori di prodotti italiani sopportino degli oneri più gravi (vedasi quanto più ampiamente esposto sub 3 E). b) Il Governo ricorrente si duole che la decisione raffronti i dati della produzione francese desunti da 10 mesi con i dati dell'esportazione e dell'importazione francesi desunti rispetivamente da 7 mesi e 6 mesi, ciò che falserebbe la motivazione. Mentre la produzione resta approssimativamente la stessa durante tutti tali mesi, le importazioni e le esportazioni subiscono delle variazioni stagionali sensibili. La parte convenuta ribatte che lo specchio inserito nella motivazione non va letto orizzontalmente ma verticalmente; in esso si raffrontano le cifre del 1961 a quelle del 1962. Ove le si intendano in questo modo tali cifre parlano da sole. c) Il ricorrente rileva che l'osservazione relativa alla pretesa differenza del 30 % fra i prezzi dei frigoriferi italiani franco frontiera ed i prezzi all'ingrosso degli apparecchi francesi manca di chiarezza e si basa su ipotesi inesatte (vedasi quanto più ampiamente esposto sub 3 E). La Commissione avrebbe dovuto indicare i prezzi medi effettivamente applicati dai produttori italiani e francesi e quelli dei paesi terzi e stabilire poi se i vari grossisti erano soggetti agli stessi obblighi. Se così avesse fatto, sarebbe giunta ad un risultato ben diverso. La parte convenuta insiste nell'affermare che si è riferita ai prezzi che devono corrispondere i grossisti e che la differenza è stata esattamente calcolata.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 2. SVIAMENTO DI POTERE

paragrafo 1
a) Il ricorrente assume che la decisione impugnata si vale dell'art. 226 del Trattato C.E.E. per ottenere dei risultati che si possono legittimamente conseguire solo attraverso l'art. 91. Secondo la convenuta la tesi del ricorrente si fonda sull'errata nozione che l'art. 226 non consenta di adottare misure nei confronti di un singolo Stato membro (vedasi sub 3 D). b) Il ricorrente fa carico alla Commissione di aver mirato, con la decisione, non già a proteggere i produttori francesi, bensì a escludere definitivamente i concorrenti italiani. Tale obiettivo si evince dalla circostanza che il provvedimento impugnato avvantaggia non già i fabbricanti francesi, la cui produzione è insufficiente per il fabbisogno nazionale, ma soprattutto gli importatori dei paesi terzi. Il provvedimento impugnato rende difficile, se non impossibile, l'importazione in Francia dei frigoriferi italiani. Esso colpisce gli importatori italiani tanto più duramente in quanto essi hanno compiuto sforzi notevoli, coronati anche da un certo successo, onde affermarsi sul mercato francese. La convenuta nega di aver perseguito l'obiettivo sovramenzionato e rileva che i prodotti importati dall'Italia rimangono sempre competitivi come in passato.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — Sul concetto di «settore dell'attività economica»

paragrafo 1
Il Governo ricorrente contesta che la produzione di frigoriferi costituisca un «settore ai sensi dell'art. 226, primo comma». Tale produzione può essere considerata quale una parte del più ampio settore della produzione di elettrodomestici.
paragrafo 2
La convenuta assume che il fatto di poter agevolmente inquadrare un settore della produzione in una più ampia categoria non toglie che si tratti pur sempre di un «settore dell'attività economica». D'altronde, nel 1961 l'industria francese dei frigoriferi ha dato lavoro a più di 11.000 persone con un fatturato di circa 500.000.000 di F.F.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › B — Imposizione della tassa sui motocompressori

paragrafo 1
Il ricorrente rileva che in questo campo le importazioni francesi in Italia sorpassano ampiamente le esportazioni italiane in Francia. Estendendo la tassa speciale a tali prodotti la convenuta ha palesemente applicato in modo indebito l'art. 226.
paragrafo 2
La convenuta ribatte che, per elementari motivi di tecnica doganale, era indispensabile estendere le misure di salvaguardia alle parti staccate che compongono i frigoriferi; altrimenti sarebbe stato facile eludere la legge in quanto non vi è alcuna difficoltà ad installare dei motocompressori sui frigoriferi non completi.
paragrafo 3
Il ricorrente assume invece che non si potrebbero creare in breve tempo gli impianti di montaggio.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › C — Applicazione alla fattispecie del concetto di «gravi difficoltà»

paragrafo 1
Il Governo ricorrente contesta, in via generale, che le difficoltà in cui versa l'industria francese dei frigoriferi siano «gravi» nel senso inteso dall'art. 226. Che se la produzione francese è diminuita rispetto al 1961 ciò è soltanto l'inevitabile conseguenza della liberalizzazione degli scambi. Applicare l'art. 226 in casi di così poco rilievo significa «rinnegare il mercato comune».
paragrafo 2
Il citato articolo esige inoltre che le difficoltà siano «persistenti» e che le misure di salvaguardia consentano di «adattare» il settore minacciato al mercato comune. Tali condizioni non si sono verificate nel caso in esame. Nel 1962 i fabbricanti francesi hanno in pratica potuto smerciare la loro intera produzione. Per quanto ha tratto alle cinque fabbriche che, secondo la decisione impugnata, han dovuto sospendere la lavorazione, una misura di salvaguardia da valere per soli sei mesi non potrà certamente permettere la ripresa del lavoro. È noto del resto che si è trattato semplicemente di riconversione.
paragrafo 3
Basandosi su dati numerici, il ricorrente assume quanto segue :
paragrafo 4
a) La produzione francese è insufficiente al fabbisogno interno. Nel 1962 essa è infatti stata di circa 265.000 apparecchi inferiore alla richiesta interna. I 190.000 frigoriferi che, secondo la decisione impugnata, sarebbero rimasti invenduti alla fine del 1962 sono molto verosimilmente gli eccedenti di produzione degli anni anteriori al 1901 e quindi di tipo ormai sorpassato. Infatti, la produzione del 1961 è stata in pratica assorbita dal mercato interno e dall'esportazione. b) Raffrontando la produzione, le esportazioni ed importazioni, ed altresì il consumo in Francia nel 1962, il ricorrente sostiene che sono rimasti invenduti al massimo 8.000 apparecchi di produzione francese. Va tuttavia rilevato che nella discussione orale ha ammesso la veridicità di alcune cifre un po' diverse da quelle che avevan servito di base ai suoi calcoli. c) Sempre secondo il ricorrente, il 10 gennaio, ossia una settimana prima dell'emanazione della decisione, la stampa francese avrebbe annunziato che i produttori francesi avevano deciso di apportare ai prezzi di vendita riduzioni dal 10 al 25 %; i prodotti francesi eran dunque capaci di sostenere la concorrenza.
paragrafo 5
La convenuta si richiama ai dati che figurano nella motivazione, ossia.
paragrafo 6
diminuzione della produzione francese da 835.000 apparecchi a 701.600 (primi 10 mesi del 1961 e rispettivamente del 1962); giacenza di 193.000 apparecchi il 31 dicembre 1962 (contro 145.000 il 31 dicembre 1961); diminuzione delle esportazioni francesi da 125.000 a 96.500 unità (7 primi mesi del 1961 e rispettivamente del 1962); aumento delle importazioni italiane da 22.000 a 136.000 unità e delle importazioni da altri paesi da 19.000 a 60.000 unità (sei primi mesi del 1961 e rispettivamente del 1962); sviluppo di tale situazione ad onta dell'aumentato consumo nel 1962; cessazione della produzione di 5 su 15 fra i maggiori produttori, che fabbricano il 95 % dei frigoriferi; riduzione del personale occupato da 10.590 (1961) a 7.370 (1962) presso detti 15 produttori, oltre che presso altri 2 che fabbricano prodotti semifiniti;
paragrafo 7
ed assume che tali dati, con la scorta delle cifre globali del 1962 — ulteriormente desunte. — non consentono alcun dubbio sul carattere «grave ». della situazione.
paragrafo 8
Allorché il ricorrente obietta, da un lato, che non vi sono perturbazioni sul mercato francese e, dall'altro, che non vi è nulla da fare per le 5 fabbriche che hanno chiuso, esso cade in contraddizione.
paragrafo 9
La convenuta non nega che l'industria francese sarà in grado di adattarsi agli sviluppi in corso, ma è proprio per consentirle di farlo che la decisione è stata adottata.
paragrafo 10
A nulla rileverebbe che i produttori francesi possano coprire il fabbisogno internò. L'elemento decisivo sta nel fatto che le importazioni rappresentano una grave minaccia per la produzione francese. Per quanto concerne i ribassi, questi riguarderebbero soltanto i frigoriferi di 100 e di 280 litri ossia i più grandi ed i più piccoli, ma non già i modelli di capacità mèdia che, costituicono la parte preponderante della produzione. Tali ribassi non vanno quindi interpretati come un indizio di risanamento, bensì come un ultimò tentativo di salvataggio.
paragrafo 11
Su quest'ultimo punto il ricorrente ribatte che i ribassi concernono tutti i modelli.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › D — Discriminazione a danno dei prodotti italiani rispetto ai prodotti di altri paesi

paragrafo 1
Il Governo ricorrente rileva, in via generale, che secondo l'assunto stesso della convenuta le importazioni provenienti da altri paesi sono pure sensibilmente aumentate per modo che le difficoltà di cui trattasi non trarrebbero origine dalle sole importazioni italiane.
paragrafo 2
a) Per quanto riguarda gli altri Stati membri, l'art. 7 vieta qualsiasi discriminazione «in base alla nazionalità». La convenuta avrebbe pertanto dovuto estendere la tassa speciale alle importazioni provenienti da tali Stati a meno che questi avessero pure diritto di chiedere la speciale protezione prevista dall'art. 226, ciò che nella fattispecie non ricorre. b) Per quanto riguarda gli Stati terzi, dal fatto stesso che la comunità è un'unione doganale deriva il principio della preferenza da accordarsi ai prodotti comunitari. Se nella decisione, per giustificare la deroga a tale principio, si dice che i dazi doganali per i prodotti in questione sono stati consolidati «al livello della tariffa doganale comune nell'ambito del G.A.T.T.», tale circostanza conferma proprio che la decisione incide sull'importazione dei frigoriferi italiani in misura superiore a quella della tariffa doganale comune ed agevola così le merci provenienti dai paesi terzi.
paragrafo 3
La convenuta ribatte con i seguenti argomenti :
paragrafo 4
a) A norma dell'art. 7 il divieto di discriminazione deve trovare applicazione «senza pregiudizio delle disposizioni particolari» che il Trattato prevede. Fra tali eccezioni rientrerebbe l'art. 226 che consente deroghe alle norme del Trattato e quindi a tutte le norme. Il citato articolo inoltre imporrebbe alla Commissione di ammettere deroghe al Trattato soltanto «nei limiti e nei termini strettamente necessari» e di dare la precedenza alle misure «che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune». Ove si accerti che le difficoltà provengono esclusivamente dalle importazioni provenienti da un solo Stato membro, la Commissione trasgredirebbe a tali principi ove estendesse le misure di salvaguardia alle importazioni di altra provenienza; essa con ciò violerebbe pure il divieto di discriminazione il quale si fonda non soltanto su criteri formali, ma pure su criteri materiali. Così potrebbe darsi una discriminazione anche se situazioni diverse fossero sottoposte allo stesso trattamento. Nella fattispecie la convenuta si sarebbe attenuta a tali regole. I frigoriferi italiani erano i soli il cui. prezzo medio francò frontiera francese si discostasse notevolmente, con ribasso, dal prezzo medio consegna alla fabbrica dei frigoriferi francesi. Prima dell'emanazione della decisione impugnata, il prezzo italiano era di F.F. 2,245 (dazio compreso. 2,413) il litro ed il prezzo francese 2,946 (in via di raffronto, i frigoriferi, tedeschi : 2,816, i belgo-lussemburghesi 3,042, sempre compreso il dazio doganale). Come nel passato, i frigoriferi italiani sono competitivi in quanto il loro prezzo complessivo franco frontiera francese è ora di F.F. 2,682 e quindi sempre inferiore al prezzo degli apparecchi tedeschi e belgo-lussemburghesi. b) Quanto esposto sub a) vale pure per rispondere all'appunto tratto dalla circostanza che i prodotti provenienti dai paesi terzi non sono stati tassati. Tali importazioni hanno avuto modesta importanza e non hanno manifestato alcuna tendènza ad aumentare. Il prezzo medio per litro franco frontiera francese dei frigoriferi di cui trattasi è rimasto sensibilmente superiore al prezzo italiano maggiorato dalla tassa (Inghilterra F.F. 2,996, U.S.A. F.F. 4,585, Svizzera F.F. 3,019). Se la convenuta non si è valsa del diritto, sancito dall'art. 11, n. 2 del Trattato C.E.E., di raccomandare al Consiglio l'apertura di negoziati in vista di modificare la tariffa doganale comune, lo ha fatto ancora per limitare al minimo necessario le misure di salvaguardia. D'altronde, a norma dell'art. XXVIII dei G.A.T.T., il ritiro o la modifica unilaterale di una tariffa consolidata avrebbe potuto provocare analoghe misure da parte degli Stati terzi e così pregiudicare il funzionamento del mercato comune.

SENTENZA › IN FATTO › III — Mezzi ed argomenti delle parti › 3. VIOLAZIONE DEL TRATTATO › E. Sull'errore materiale nel calcolo della differenza fra prezzi francesi e prezzi italiani

paragrafo 1
Il Governo ricorrente contesta l'esattezza della differenza del «30 % del prezzo italiano» la quale, a sua volta, ridotta del dazio doganale del 7,5 %, indicherebbe, secondo quanto afferma la Commissione, la differenza fra i prezzi italiani e quelli francesi; esso sostiene che la Commissione, invece di raffrontare i prezzi complessivi, si è limitata a confrontare alcuni loro elementi.
paragrafo 2
Sembra che la Commissione abbia confuso gli sconti che i produttori francesi concedono ai dettaglianti (20 %) con quelli che essi concedono ai grossisti (da 30 a 35 %). Ove si confronti quest'ultimo sconto col margine di utile che i produttori italiani concedono ai loro concessionari-importatori in Francia — 40 % in media con delle punte sino al 50 % — si constata che lo scarto effettivo è di molto inferiore a quello che la convenuta ha ricavato.
paragrafo 3
In pratica, la differenza era ancora più lieve. Il rivenditore di frigoriferi italiani deve sobbarcarsi le spese di pubblicità e dell'assistenza post-vendita, mentre il commerciante al dettaglio francese non assume alcuno di tali oneri ed il grossista francese provvede soltanto alla manutenzione corrente ad esclusione delle riparazioni. Tali oneri sono elevati tanto in cifre assolute quanto rispetto alle singole vendite, e ciò perché
paragrafo 4
la conquista di un nuovo mercato esige maggiore pubblicità; le spese si ripartiscono su un numero ridotto di vendite; gli importatori trattano soltanto frigoriferi e non già anche altri apparecchi elettrodomestici.
paragrafo 5
L'onere che così grava sul rivenditore deve valutarsi a non meno di 12 % del fatturato; è ciò che del resto si può rilevare dal bilancio di due grandi ditte importatrici presso le quali il Governo ricorrente ha attinto informazioni.
paragrafo 6
In definitiva, l'importatore fruisce d'un vantaggio che va dal 5 al 10 % al massimo e che si giustifica del resto dai maggiori rischi che provengono dalla conquista di un nuovo mercato e dalla limitazione dell'attività commerciale ad un solo articolo.
paragrafo 7
La parte convenuta insiste sul suo assunto che la differenza è stata esattamente calcolata sulla base di validi criteri: il prezzo medio per litro degli apparecchi francesi era di F.F. 2,946 mentre il prezzo franco frontiera dei prodotti italiani era di F.F. 2,413.
paragrafo 8
La convenuta nega che gli importatori debbano supportare oneri più. elevati. Per quanto concerne i bilanci richiamati, la quota del 12 % comprende, per ammissione dello stesso ricorrente, una voce molto forte denominata «spese straordinarie» che sembra estranea ai problemi di cui qui si discute ed avere interesse solo ai fini fiscali.

SENTENZA › IN FATTO › IV — Il procedimento

paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente; il Governo ricorrente ha rinunciato a presentare la replica. Vista la relazione del giudice relatore, la Corte ha stabilito che non vi era luogo di procedere ad istruttoria; essa ha tuttavia rivolto alle parti una serie di domande alle quali esse hanno risposto nel corso della discussione orale che ha avuto luogo il 16 maggio 1963.
paragrafo 2
In udienza, le parti hanno prodotto una serie di specchi statistici e la convenuta ha inoltre esibito la domanda del Governo francese — in esito alla quale è stata emanata la decisione impugnata — ed il memorandum di detto Governo del luglio 1962, nel quale viene, esposta la situazione dell'industria francese dei frigoriferi.
paragrafo 3
Nell'udienza del 28 maggio. 1963, l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni, con le quali ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla violazione di forme essenziali › 1. SULL'OMESSA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL GOVERNO ITALIANO

paragrafo 1
Il Governo ricorrente assume che la Commissione avrebbe dovuto, sentirlo prima di adottare la sua decisione.
paragrafo 2
Ad avviso della Corte, nella fattispecie, non è necessario esaminare entro quali limiti sarebbe imposta siffatta audizione; è infatti pacifico che la Commissione, dopo aver avuto delle conversazioni telefoniche con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles del Governo ricorrente, e dopo averla informata della richiesta del Governo francese, ha rivolto in iscritto alla predetta Rappresentanza varie domande relative alla menzionata richiesta senza ottenerne risposta. Il silenzio mantenuto dal ricorrente durante un mese non consente di far carico alla convenuta di aver senz'altro adottato la decisione impugnata.
paragrafo 3
Questa censura va pertanto disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › I — Sulla violazione di forme essenziali › 2. SULL'INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE

paragrafo 1
Il Governo ricorrente ha elevato una serie di censure con le quali mira a far dichiarare dalla Corte che la motivazione della decisione impugnata non risponde ai requisiti dell'art, 190 del Trattato, assumendo che i motivi enunciati nella decisione non sarebbero sufficienti per individuare la causa delle difficoltà di cui trattasi nelle sole importazioni dall'Italia.
paragrafo 2
Tuttavia, la decisione non si è limitata a tener conto del volume delle varie importazioni, ma ha fatto un raffronto fra il prezzo dei prodotti italiani e quello, secondo la Commissione notevolmente superiore, sia dei prodotti francesi che di altri prodotti importati.
paragrafo 3
È errato l'assunto secondo il quale nella decisione si sarebbe dovuto anche tener conto della differenza fra i prezzi di vendita al consumo, perché a tale stadio commerciale qualsiasi sicuro accertamento è impossibile a causa dei ribassi praticati e perché le difficoltà devono valutarsi rispetto ai produttori, ciò che comporta la necessità di tener conto dei prezzi che questi fatturano ai grossisti. Non vi era inoltre alcun interesse a ricercare se il margine di utile che i fabbricanti francesi accordano ai loro grossisti era equo o non, posto che si trattava di valutare la differenza fra il prezzo dei prodotti francesi ed il prezzo di quelli italiani alla loro entrata nel territorio francese, ossia nel momento in cui gli uni e gli altri prodotti si trovano nello stesso mercato ed allo stesso stadio commerciale.
paragrafo 4
Secondo il ricorrente, nella motivazione si sarebbe dovuto far constare se il più ampio margine che i fabbricanti italiani concedono ai loro distributori in Francia non era giustificato dagli oneri maggiori che. gravano su questi ultimi; tuttavia, poiché la motivazione dà atto che la differenza esistente tra il prezzo franco frontiera dei prodotti italiani ed il prezzo partenza fabbrica dei prodotti francesi era del 30 %, risulta chiaramente che, secondo la convenuta, non vi erano altri elementi atti a ridurre in fatto il vantaggio concorrenziale che tale percentuale comporta.
paragrafo 5
Il ricorrente fa carico alla convenuta di non aver indagato se i produttori di altri paesi importatori non offrissero ai loro distributori in Francia dei vantaggi analoghi a quelli di cui fruiscono gli importatori dei prodotti italiani; orbene, se la motivazione dà atto che i prezzi italiani non erano comparabili ai prezzi degli altri prodotti importati, vi si sottintende nettamente che gl'importatori di prodotti italiani potevano acquistare a miglior mercato degli altri importatori diveniva così superfluo menzionare ciò che il ricorrente pretende.
paragrafo 6
Quando il ricorrente lamenta che nella decisione si confronta la produzione francese di dieci mesi alle esportazioni ed importazioni calcolate rispettivamente su sette e sei mesi, egli cade in errore perché lo specchio inserito nella decisione raffronta i dati di periodi corrispondenti degli anni 1961 e 1962.
paragrafo 7
Il ricorrente deduce infine che il considerando nel quale si tratta della differenza tra i prezzi francesi e quelli italiani non sarebbe chiaro e si baserebbe su fatti inesatti; per quanto attiene alla motivazione, il testo di cui trattasi non manca di chiarezza, posto che permette di ricavare nettamente i dati che la convenuta ha ritenuto decisivi.
paragrafo 8
Le considerazioni sopra svolte inducono la Corte a disattendere la censura tratta dalla insufficiente motivazione.

SENTENZA › IN DIRITTO › II — Sullo sviamento di potere

paragrafo 1
Il Governo ricorrente lamenta che la convenuta si è valsa dei poteri attribuitile dall'art. 226 per conseguire un effetto perseguibile soltanto con i provvedimenti antidumping contemplati all'art. 91.
paragrafo 2
Nulla, nella decisione impugnata o nel comportamento della convenuta, consente, tuttavia, di considerare la decisione un provvedimento antidumping mascherato, in quanto a nessun dumping è stato fatto richiamo; l'avere limitato nel tempo e graduato la tassa in questione mal si addice ad un siffatto provvedimento, il quale dovrebbe venir adottato in funzione della durata delle pratiche da combattere, durata che, normalmente non è prevedibile.
paragrafo 3
La censura testè esaminata va pertanto disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla violazione del Trattato › 1. IL CONCETTO DI «SETTORE DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA»

paragrafo 1
Il ricorrente contesta che l'industria francese dei frigoriferi sia un «settore dell'attività economica» nel senso inteso dall'art. 226.
paragrafo 2
Ad avviso della Corte, tuttavia, la produzione di una merce può costituire un siffatto «settore» qualora tale merce, secondo i concetti generalmente ammessi, si distingua nettamente da altre merci che abbiano con essa alcunché di comune; tale condizione ricorre nella specie.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla violazione del Trattato › 2. SULLA TASSAZIONE DEI MOTOCOMPRESSORI

paragrafo 1
È pacifico che per quanto riguarda i motocompressori non vi erano delle difficoltà comparabili a quelle cui la convenuta si richiama per il settore dei frigoriferi completi; tuttavia, la convenuta ha fatto valere ch'era necessario evitare sviamenti di traffico ed ha rilevato che il montaggio dei motocompressori su dei frigoriferi incompleti sarebbe Una facile operazione. Il ricorrente stesso ha d'altronde posto in luce che gl'importatori di prodotti italiani in Francia devono assumersi la riparazione degli apparecchi venduti. Appare così attendibile che gl'importatori sarebbero sufficientemente attrezzati anche per fare il montaggio dei motocompressori senza essere costretti ad impiantare nuove industrie.
paragrafo 2
Il ricorrente non ha quindi dimostrato che. la cura di evitare sviamenti di traffico era infondata e pertanto questa censura va disattesa.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla violazione del Trattato › 3. SULL'APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI «DIFFICOLTÀ GRAVI… SUSCETTIBILI DI PROTRARSI»

paragrafo 1
Secondo il disposto dell'art. 226, primo comma del Trattato, misure di salvaguardia possono essere autorizzate qualora sorgano difficoltà gravi e suscettibili di protrarsi, in un settore dell'attività economica.
paragrafo 2
a) Considerati di per sé, i dati indicati dalla convenuta, dai quali appare la riduzione della produzione francese dal 1961 al 1962 nonché l'aumento delle importazioni in Francia durante lo stesso periodo — dati non contestati dal ricorrente — fanno legittimamente presumere che siffatte difficoltà sussistevano. Va tuttavia esaminato se gli argomenti che il ricorrente fa valere siano tali da dissipare tale presunzione. b) Il ricorrente assume che nel 1962 la produzione francese, sino a concorrenza di 265.000 apparécchi, non è stata in grado di coprire il fabbisogno del mercato interno; tale assunto non è conferente. Infatti, tale circostanza non presuppone necessariamente che la capacità degli impianti di produzione sia insufficiente, ma può pure derivare dal fatto che proprio le importazioni abbiano determinato la riduzione della produzione francese. c) Il ricorrente si adopera poi a dimostrare che, della produzione francese del 1962, i frigoriferi non smerciati a fine d'anno ammontavano al massimo ad 8.000; tuttavia, adottando il sistema di calcolo del ricorrente e pur sostituendo alle cifre che esso ha inizialmente indicato quelle che, salvo alcune insignificanti divergenze, entrambe le parti hanno ammesso nel corso della discussione orale, si giunge ad un numero di apparecchi che va da 48.000 a 57.000. Conviene tuttavia considerare non soltanto la situazione del 1962, ma soprattutto l'evoluzione che vi è stata dopo la liberalizzazione degli scambi, e a quest'effetto la notevole consistenza delle giacenze presso i produttori alla fine del 1961 e del 1962 (145.000 e rispettivamente 193.000 unità), nonché la differenza fra tali due cifre, assumono notevole rilievo. Il ricorrente sostiene che le giacenze erano costituite da modelli sorpassati: tuttavia una crisi allo stadio della vendita può esser determinata anche dalla circostanza che il fabbricante non riesce a smerciare la produzione degli anni precedenti. Infine, l'argomento fatto valere dal ricorrente presuppone che i frigoriferi francesi venduti nel 1962 provenissero esclusivamente dalla produzione di tale anno: il che non è dimostrato. d) Vi è inoltre dissenso fra le parti sul fatto se il ribasso dei prezzi disposto dai produttori francesi pochi giorni prima che venisse emanata la decisione impugnata concernesse la totalità o la maggior parte dei prodotti — come assume il ricorrente —, ovvero soltanto una modesta parte di essi. Quanto il ricorrente sostiene, se anche fosse esatto, rivelerebbe piuttosto l'esistenza di «gravi difficoltà», poiché è normale presumere che un notevole ribasso spontaneamente deciso dai produttori sia sintomo di un'accanita concorrenza. Del resto, se l'art. 226 mira a consentire l'adattamento al mercato comune di un settore in difficoltà, esso presuppone che gli interessati siano in grado di assecondare i provvedimenti della Commissione. La circostanza quindi che essi abbiano cercato di agire in tal senso, non può fare escludere l'esistenza di «gravi difficoltà». e) Non essendo quindi dimostrato che la convenuta ha dato al concetto di «gravi difficoltà» un'applicazione inesatta, la Corte deve disattendere la presente censura.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla violazione del Trattato › 4. SULLA DISCRIMINAZIONE

paragrafo 1
a) Il Governo ricorrente lamenta che nella decisione impugnata si sia indebitamente trasgredito al divieto di discriminazioni con l'autorizzare il Governo francese a colpire di una tassa speciale i soli prodotti italiani, escludendone gli analoghi prodotti provenienti sia dagli altri Stati membri sia dai paesi terzi. La Corte osserva che dal diverso trattamento fatto a situazioni non comparabili non consegue automaticamente l'esistenza di una. discriminazione: una discriminazione formale apparente può quindi corrispondere, in fatto, ad assenza di discriminazione materiale. La discriminazione materiale sarebbe consistita sia nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, sia nel trattare in modo identico situazioni diverse. b) Per di più, la Commissione è tenuta a limitare i suoi interventi a quanto «strettamente necessario»; le è quindi consentito d'intervenire solo rispetto ai fenomeni che danno causa alle difficoltà di cui trattasi. Essa ha d'altronde l'obbligo di «accordare la precedenza a quelle (misure) che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune» e a tal proposito, in caso di dubbio, essa deve tèner presente che il carattere «comune» del mercato subisce minor pregiudizio ove si deroghi alle norme del Trattato solo nei rapporti fra due Stati membri. D'altronde, proprio adottando la tesi dianzi respinta sarebbe possibile favorire le discriminazioni in quanto queste possono consistere nel trattare allo stesso modo situazioni dissimili. Infine, nell'autorizzare le misure di salvaguardia, la Commissione ha diritto di far distinzioni a seconda dei paesi e non già a seconda delle imprese del mercato comune allorché ragionevoli motivi impongano siffatte distinzioni; così è quando sia possibile constatare, all'interno di ciascun paese, un livello di prezzi che si differenzia nettamente da quello dei prezzi degli altri paesi. c) Conviene pertanto accertare se nel caso in esame le circostanze giustifichino la limitazione delle misure di salvaguardia alle sole importazioni italiane: nell' «aumento massiccio delle importazioni provenienti dalla Repubblica italiana», la Commissione ha ravvisato l'origine delle difficoltà in Francia ed ha conseguentemente limitato le misure di salvaguardia ai prodotti italiani; per giustificare il suo apprezzamento e la scelta di tali misure, essa si è basata in prevalenza sulla constatazione che, da un lato, il volume delle importazioni provenienti dai paesi terzi «non è aumentato in misura anormale» e quindi «non impedisce la riorganizzazione del settore francese in questione» e, d'altro lato, che il prezzo dei prodotti importati dagli altri Stati membri «non differisce sensibilmente dal prezzo degli analoghi prodotti francesi e che l'accrescimento del volume delle importazioni, pur essendo notevole, non va considerato anormale». Dagli elementi resi noti alla Corte non risulta che tale apprezzamento della Commissione sia manifestamente errato; né è stato contestato che le importazioni dai paesi terzi hanno lieve importanza e neppure è dimostrato che, con l'affermare che il prezzo dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri non differiva sensibilmente dal prezzo degli analoghi prodotti francesi, la Commissione abbia errato. Dal raffronto del volume delle importazioni provenienti da altri Stati membri, che essa non ha giudicato anormale, la Commissione poteva dunque considerare il massiccio aumento delle importazioni italiane idoneo a giustificare lo specifico provvedimento che costituisce oggetto della decisione impugnata. d) Dalle considerazioni sopra svolte emerge che i considerandi dal sesto all'undecimo della decisione impugnata giustificavano la tassazione dei soli prodotti italiani, e ciò induce la Corte a disattendere la censura relativa alla discriminazione.

SENTENZA › IN DIRITTO › III — Sulla violazione del Trattato › 5. SULLA CENSURA TRATTA DALL'ERRORE MATERIALE COMMESSO NEL CALCOLARE LA DIFFERENZA DI PREZZO

paragrafo 1
Secondo la decisione, la differenza «tra il prezzo medio per litro dei frigoriferi italiani franco frontiera ed il prezzo medio per litro dei medesimi apparecchi francesi allo stadio della vendita all'ingrosso», ossia il prezzo partenza fabbrica, come in corso di causa ha indicato la convenuta, «ammontava al 30 % del prezzo italiano franco frontiera francese, mentre la protezione doganale esistente è solo del 7,5 %».
paragrafo 2
Il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe pure dovuto tener conto di altri fattori che riducevano notevolmente tale differenza.
paragrafo 3
a) Il ricorrente non contesta le cifre indicate dalla convenuta relativamente al prezzo francese fatturato al grossista (F.F. 2,946) né a quello del prezzo italiano franco frontiera (F.F. 2,245), cifre dalle quali risulta persino una differenza aritmetica del 31,2 %, ma si limita ad opporre al sistema di calcolo adottato dalla convenuta un altro sistema basato sui rispettivi sconti. Tuttavia, esso non ha dimostrato che tale sistema di calcolo sarebbe più sicuro e più adeguato al caso in esame di quello seguito dalla Commissione. Non si possono infatti muover critiche alla convenuta per aver essa tenuto conto di quegli elementi del prezzo che erano i più importanti ed i più sicuri. Il ricorrente non ha poi né spiegato né specificato come la differenza, non contestata, fra i prezzi dei prodotti francesi al momento in cui escono dalla fabbrica ed il prezzo dei prodotti italiani all'atto della loro entrata in territorio francese, si ridurrebbe in seguito, per effetto dei ribassi; esso non ha d'altronde indicato su quale base ha calcolato detti ribassi. b) Per dimostrare l'esistenza degli oneri speciali che i distributori di prodotti italiani sopporterebbero, il ricorrente si è limitato a far richiamo a talune cifre desunte dal bilancio di due società importatrici. Tali cifre tuttavia non sono probanti, anzitutto perché la proporzione in cui incidono è stata calcolata in base al giro d'affari delle società di cui trattasi, ossia su una base che è difficile raffrontare al prezzo praticato per i grossisti che è il solo di cui qui si tratti. Le menzionate cifre lasciano poi totalmente insoluta la questione se il bilancio dei distributori di prodotti francesi non contenga voci comparabili; infine, una parte notevole delle voci di bilancio richiamate è costituita da «spese commerciali straordinarie», ed è questa una formula troppo generica per trarne valide deduzioni. Le considerazioni qui sopra svolte inducono la Corte a disattendere la censura testé esaminata.

SENTENZA › IN DIRITTO › IV — Spese

paragrafo 1
Ai sensi dell'art. 69, 2o paragrafo, del Regolamento della Corte la parte soccombente va condannata alle spese; il Governo ricorrente è rimasto soccombente su tutti i mezzi che ha fatto valere e le spese vanno pertanto poste a suo carico,

Dispositivo

Letti gli atti di causa; Vista la relazione del giudice relatore; Sentite le deduzioni orali delle parti; Sentite le conclusioni dell'avvocato generale; Visti gli art. 173, 190 e 226 del Trattato C.E.E.; Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.; Visto il Regolamento della Corte, ed in ispecie l'art. 69, par. 2, LA CORTE disattesa ogni conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce : 1. Il ricorso è respinto in quanto infondato. 2. Le spese di causa sono poste a carico della parte ricorrente.

Firme

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 17 luglio 1963. Donner Delvaux Lecourt Hammes Rossi Trabucchi Strauss Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 17 luglio, 1963. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente A. M. Donner

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze