diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11720 del 06/09/2000 (Rv. 540003 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Lavoratori inidonei trasferiti a mansioni inferiori - Piano di esodo ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Controversie - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540003-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

Nel procedimento previsto dall'art. 3 della legge n. 270 del 1988 relativo all'esodo dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici trasporti, dichiarati inidonei alle mansioni di provenienza non utilizzati in mansioni di livello analogo superiore, l'intervento dell'Istituto Previdenziale cui sono rimesse le valutazioni di compatibilità previdenziale del programma di esodo, rappresenta solo un elemento cui è subordinata l'efficacia di tale programma e non attribuisce all'INPS una potestà decisoria sul rapporto di lavoro subordinato, né incide sull'autonomia fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto previdenziale. Ne deriva che nel giudizio promosso dal lavoratore esodato nei confronti del proprio datore di lavoro non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)