Sez. L, Sentenza n. 6165 del 05/07/1996 (Rv. 498392 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Lavoratori in età pensionabile - Opzione per la prosecuzione del rapporto ex art. 6 della legge n. 54 del 1982 - Applicabilità agli autoferrotranvieri ex sentenza costituzionale n. 226 del 1990 - Diritto del lavoratore alle retribuzioni dal recesso alla riammissione in servizio - Diritto all'erogazione anche dei compensi legati all'effettiva presenza in servizio - Sussistenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 8 maggio 1990 n.226 che ha dichiarato illegittimo l'art. 6 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modifiche nella legge 26 febbraio 1982, n.54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, il lavoratore che, raggiunta l'età pensionabile nel vigore della norma poi dichiarata incostituzionale, abbia optato per la prosecuzione del rapporto al fine di incrementare la propria anzianità contributiva, ha diritto alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di estromissione fino a quella di riammissione nell'azienda, ivi compresi i compensi collegati alla effettiva presenza in servizio, atteso che il rifiuto del datore di lavoro di riceverne le prestazioni (manifestato attraverso la reiezione dell'istanza di mantenimento in servizio) configura una situazione di mora del creditore, non potendo ritenersi fondato, sul piano oggettivo, su alcun motivo legittimo, tenuto conto che la legittimità del rifiuto deve esser valutata sulla base dell'effettivo e concreto normativo del cit. art. 6 della legge n. 54 del 1982 quale enucleato dalla menzionata pronunzia costituzionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)