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Sez. L, Sentenza n. 10757 del 03/11/1997 (Rv. 509426 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO | Lavoratori inidonei trasferiti a mansioni inferiori - Piano di esodo ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Valenza risolutoria - Sussistenza - Funzione dell'istituto previdenziale - Oggetto - Verifica della compatibilità previdenziale - Effetti - Integrazione dell'efficacia - Assenso del lavoratore al piano di esodo - Efficacia preclusiva dell'impugnativa - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509426-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ESONERO

Nel procedimento, previsto dall'art. 3 legge n. 270 del 1988, relativo all'esodo dei dipendenti delle aziende concessionarie di pubblici trasporti dichiarati inidonei alle mansioni di provenienza e non utilizzati in mansioni di livello analogo o superiore, l'intervento dell'istituto previdenziale, cui sono rimesse le valutazioni di compatibilità previdenziale del programma di esodo, rappresenta solo un elemento cui è subordinata l'efficacia di questo programma, costituente espressione di un potere di recesso dell'azienda dai rapporti di lavoro, basato su una speciale fattispecie di esonero e come tale incidente immediatamente sulla sfera individuale del lavoratore. Conseguentemente l'assenso del lavoratore alla sua inclusione nel piano di esodo può precludergliene la impugnativa, quale atto unilaterale di rinuncia alla stessa o come componente di un atto bilaterale di risoluzione del rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)