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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14290 del 08/08/2012 (Rv. 623572 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Personale del comparto Ministeri - Buono pasto - Natura retributiva - Esclusione - Natura assistenziale - Sussistenza - Conseguenze - Spettanza - Art. 4 dell'accordo di comparto per le qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996 - Interpretazione - Condizioni del diritto al buono pasto - Effettuazione della pausa pranzo - Necessità.
Stato
decisa il 2012-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623572-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

In materia di trattamento economico del personale del comparto Ministeri, il cosiddetto buono pasto non è, salva diversa disposizione, elemento della retribuzione "normale", ma agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale. Ne consegue che esso spetta solo ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 4 dell'accordo di comparto del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del 30 aprile 1996, che ne prevede l'attribuzione ai dipendenti con orario settimanale articolato su cinque giorni o turnazioni di almeno otto ore, per le singole giornate lavorative in cui il lavoratore effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la pausa all'interno della quale va consumato il pasto, dovendosi interpretare la regola collettiva nel senso che l'effettuazione della pausa pranzo è condizione di riconoscimento del buono pasto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 30/04/1996 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)