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Sez. L, Sentenza n. 14388 del 14/07/2016 (Rv. 640568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA | Buoni pasto - Finalità assistenziale - Lavoratore disabile - Diritto alla concreta fruibilità - Fondamento - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA

L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Ne consegue che, comportando la suddetta garanzia la tutela della salute del lavoratore e, dunque, a maggior ragione, della sua disabilità, l'art. 4 dell'Accordo di concessione dei buoni pasto per il Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 (e la contrattazione di settore che lo copia) va interpretato nel senso che le P.A. datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori beneficiari in condizione di disabilità buoni pasto materialmente fruibili in relazione al loro stato, dovendo risarcire in caso contrario i conseguenti danni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 17, Contr. Coll. 30/04/1996 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)