Sez. L, Sentenza n. 788 del 28/01/1983 (Rv. 425528 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - DECADENZA VERIFICATASI AI SENSI DELLO ART. 37, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO, OPERATO DAL PREDETTO ART. 37, TRA IL TERMINE DI DECADENZA PREVISTO PER L'AZIONE GIUDIZIARIA E QUELLO FISSATO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE A CARICO DEL FONDO AUTOFERROTRANVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - DECADENZA VERIFICATASI AI SENSI DELLO ART. 37, QUINTO COMMA, DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE - COLLEGAMENTO, OPERATO DAL PREDETTO ART. 37, TRA IL TERMINE DI DECADENZA PREVISTO PER L'AZIONE GIUDIZIARIA E QUELLO FISSATO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
L'art. 8 della legge II agosto 1973 n. 533 (il quale stabilisce che nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non si tiene conto delle decadenze verificatesi) si applica unicamente alle decadenze verificatesi nella procedura amministrativa e sempre che la situazione non si sia già esaurita o non sia stata già definita, anche in termini di improcedibilità, con un giudicato, sicché tale disposizione non opera per la decadenza dall'Azione giudiziaria in materia di pensione a carico del fondo autoferrotramvieri verificatasi ai sensi dell'art. 37, quinto comma, della legge 28 luglio 1961 n. 830. Nè rileva che quest'ultima norma ancora il termine di decadenza (quinquennale) per l'Esercizio dell'Azione giudiziaria ai termini di decadenza fissati per la proposizione del ricorso in via amministrativa, in quanto ciò comporta soltanto un problema di adeguamento e di trasformazione dei detti termini della procedura amministrativa in relazione alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973 con l'art. 443 (nuovo testo) cod. proc. civ. sul rapporto tra procedura amministrativa e giudizio contenzioso, ma non può condurre a mutare la disciplina di decadenza dalla Azione giudiziaria prevista dall'art. 37 citato, né, tanto meno, può avere l'effetto di riportare in vita un diritto perento nel vigore del precedente regime legale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)