Sez. L, Sentenza n. 5176 del 27/07/1983 (Rv. 430040 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO IMPROPONIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - PORTATA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER GLI AUTOFERROTRANVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO IMPROPONIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - PORTATA - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER GLI AUTOFERROTRANVIERI - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 - per il quale non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatisi nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - non si estende al campo delle decadenze dai diritti per il loro mancato Esercizio nel termine stabilito dalla legge. Esso, pertanto, in relazione alle situazioni previste dall'art. 37 della legge 28 luglio 1961 n. 830, concernente le prestazioni previdenziali per gli autoferrotranvieri, se consente la proposizione dell'Azione giudiziaria anche nel caso di mancato o tardivo esperimento del ricorso amministrativo (avendo l'art. 148 disp. Att. Cod. proc. civ. - nel testo ex art. 9 della legge n. 533 del 1973 - abrogato le Disposizioni, contenute nelle leggi speciali, che, in difformità da quanto stabilito dal nuovo testo dell'art. 443 cod. proc. civ., condizionavano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento del procedimento amministrativo), non sottrae la proponibilità dell'Azione giudiziaria alla condizione che la stessa non sia già prescritta per il superamento del termine perentorio di cinque anni, che è stabilito dal quinto comma dell'art. 37 della legge n. 830 del 1961 e che (a seguito della disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973) decorre dal centottantesimo giorno successivo alla comunicazione all'interessato del provvedimento ricorribile in Sede amministrativa. (Conf 788/83, mass n 425528; (contra 3345/83, mass n 428239).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 37, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)