diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27067 del 30/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 261508 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Artt. 104, comma quarto bis e 143 comma primo cod. proc. pen. - Diritto all'assistenza dell'interprete - Applicabilità ad atti e attività precedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014 - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261508-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il diritto all'assistenza dell'interprete, nei casi e nei termini previsti dall'art. 104, comma quarto-bis e dall'art. 143, comma primo, cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non è configurabile in relazione ad atti e attività compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata modifica normativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104 com. 4 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)