Sez. 1, Sentenza n. 48299 del 08/10/2014 Cc. (dep. 20/11/2014) Rv. 261162 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Assistenza linguistica - D.Lgs. n. 32 del 2014 - Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di straniero alloglotta - Emissione all'esito di udienza convalida di fermo o arresto - Assistenza di interprete durante l'udienza di convalida - Necessità di successiva traduzione dell'ordinanza - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa all'esito di udienza di convalida alla quale lo straniero alloglotta in stato di fermo o arresto abbia partecipato con la regolare assistenza di un interprete, non è necessaria in quanto l'indagato è stato reso edotto degli elementi di accusa a suo carico ed è posto in grado di proporre ricorso al tribunale del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Direttive del Consiglio CEE 20/10/2010 num. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)