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Sez. 3, Sentenza n. 41834 del 18/09/2015 Ud. (dep. 19/10/2015) Rv. 265100 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Atti anteriori alla modifica dell'art. 143 cod. proc. pen. - Obbligo di traduzione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265100-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'art. 143 cod. proc. pen. (come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32) è configurabile - in relazione agli atti processuali anteriori alla novella - solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, nè in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)