Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 29/05/1974 (Rv. 369678 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - FORMULAZIONE - ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA VIETATE - RIFERIMENTO AI PREGIUDIZI DA EVITARE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA ESCLUSIVE) - USO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - FORMULAZIONE - ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA VIETATE - RIFERIMENTO AI PREGIUDIZI DA EVITARE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
I divieti ed i limiti di destinazione delle cose di proprieta individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attivita vietate sia mediante riferimenti ai pregiudizi che si intendono evitare: nella prima ipotesi e sufficiente, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la destinazione sia inclusa nell'elenco; nella seconda ipotesi, e necessario accertare l'effettiva capacita della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti cui si volle ovviare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)