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Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 15/07/1986 (Rv. 447292 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - DIVIETI E LIMITI DI DESTINAZIONE - FORMULAZIONE NEI REGOLAMENTI - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447292-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - DESTINAZIONE - DIVIETI - DIVIETI E LIMITI DI DESTINAZIONE - FORMULAZIONE NEI REGOLAMENTI - AMMISSIBILITÀ - MODALITÀ.*

I divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale nel regime condominiale possono essere formulati nei regolamenti sia mediante elencazione delle attività vietate sia mediante riferimenti ai pregiudizi che S'intendono evitare mentre nella prima ipotesi è sufficiente, al fine di stabilire se una determinata destinazione sia vietata o limitata, verificare se la Determinazione sia inclusa nell'elenco, nella seconda ipotesi, è necessario accertare la effettiva capacità della destinazione contestata a produrre gli inconvenienti cui si volle ovviare. (V 1918/81, mass n 412604; (V 3872/75, mass n 378122; (Conf 1544/74, mass n 369678).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)