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Sez. 3, Sentenza n. 20597 del 22/10/2004 (Rv. 577800 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Attività sportiva svolta in un contesto amichevole - Criteri di individuazione della responsabilità - Necessità di rispettare le regole fissate per le competizioni ufficiali - Esclusione - Necessità di rispettare le regole di normale prudenza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577800-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA

In materia di risarcimento del danno conseguente ad un infortunio sportivo, qualora i praticanti di un'attività sportiva (nella specie, braccio di ferro) si siano costituiti in federazione sportiva ed all'interno di essa si siano dati delle regole per lo svolgimento delle competizioni ufficiali, ciò non preclude la possibilità di svolgere legittimamente tale attività in forma amichevole e senza il rispetto delle regole dettate per le competizioni ufficiali, qualora non si tratti, come nel caso di specie, di attività intrinsecamente pericolosa; né il mancato rispetto in quel contesto delle regole fissate per le competizioni ufficiali diviene autonoma fonte di responsabilità in capo ai partecipanti alla gara, dovendo invece il parametro valutativo della responsabilità per le lesioni riportate da uno dei contendenti essere costituito dall'aver seguito o meno le regole della normale prudenza.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal soggetto che, in una contesa amichevole di braccio di ferro, aveva riportato lesioni al braccio, essendo stato accertato che l'incontro si era svolto correttamente, e che le lesioni erano state procurate dall'azione sul braccio delle forze muscolari contrapposte, caratteristica ineluttabile dello svolgimento di quel tipo di attività sportiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)