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Sez. 3, Sentenza n. 21664 del 08/11/2005 (Rv. 584983 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA | Gara sportiva - Responsabilità dell'organizzatore - Colpa generica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584983-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ SPORTIVA

Gli organizzatori di una gara sportiva (nella specie, una gara di go-kart) rispondono dei danni subiti dai partecipanti alla gara o dal pubblico qualora abbiano omesso di predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva (colpa generica), alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare nel caso concreto: (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la colpa dell'organizzatore che non aveva provveduto affinché la zona ai lati della pista fosse lasciata libera per tutta l'ampiezza prevista dal regolamento, e non aveva verificato l'avvenuto collocamento di un numero idoneo di balle di paglia ai bordi della pista e nelle zone a maggior rischio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)