Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 17/07/2012 (Rv. 623293 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MILITARI | Danni alla persona derivanti da attività sportiva compiuta da militare di leva - Responsabilità dell'amministrazione della difesa - Esclusione - Condizioni e limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - MILITARI
Qualora un militare di leva subisca un danno alla salute a causa di uno scontro di gioco, avvenuto durante lo svolgimento di un'attività sportiva tra commilitoni, non è configurabile la responsabilità civile dello Stato, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2049 c.c., se il fatto dannoso è avvenuto senza alcuna intenzione lesiva da parte di chi lo ha compiuto e senza l'utilizzo di una violenza di per sé incompatibile con le caratteristiche del gioco, mancando in tal caso l'illiceità del comportamento che ha determinato il danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)