Sez. 5, Sentenza n. 22772 del 23/10/2006 (Rv. 593475 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Affidamento di capitali a società fiduciaria - Sottoscrizione di programma d'investimento rivelatosi successivamente una truffa - C.d. prelievi automatici garantiti - Qualificazione come redditi di capitale o da operazione speculativa - Esclusione - Natura risarcitoria - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE
In tema d'imposte sul reddito, è corretta la sentenza di merito che abbia negato la possibilità di qualificare come redditi di capitale o derivanti da operazioni speculative, ai sensi degli artt. 41 e 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabili "ratione temporis"), gl'importi riscossi a titolo di prelievo automatico garantito previsto da un programma d'investimento sottoscritto dal contribuente e rivelatosi in seguito una truffa, il quale prevedeva l'acquisto di azioni o quote di società del gruppo facente capo alla società fiduciaria, con l'impegno di società esterne a riacquistare successivamente le medesime azioni o quote a prezzi maggiorati, nonché a sborsare i predetti prelievi a titolo di anticipazione sui rimborsi dovuti per la futura vendita dei titoli: si tratta infatti di attribuzioni patrimoniali che, in quanto non ricollegabili ad un'operazione speculativa i cui risultati finali si siano rivelati sfavorevoli per vicende successive alla stipulazione del contratto, (quali la situazione di mercato o errori nella conduzione dell'affare), ma ad una vera e propria attività fraudolenta, essendo l'intera operazione riconducibile addirittura ad un'ipotesi di reato, costituiscono fin dall'origine un risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 41, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)