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Sez. 1, Sentenza n. 33890 del 26/06/2009 Cc. (dep. 03/09/2009) Rv. 244831 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Successione di norme - Disciplina applicabile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244831-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In caso di successione di disposizioni diverse concernenti misure alternative alla detenzione, che non attengono né alla cognizione del reato, né all'irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non operano le regole dettate dall'art. 2 cod. pen., né il principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni "in peius", ma quelle vigenti al momento della loro applicazione. (Nella specie si è ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità, nella vigenza del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, quando esso era in corso di conversione, di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da condannato per delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen., commesso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge; ed è stata tuttavia annullata con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo di una modificazione "in melius" introdotta dalla successiva legge di conversione n. 38 del 2009 in ordine ai presupposti di concessione della misura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)