Sez. 1, Sentenza n. 1135 del 24/11/2009 Cc. (dep. 13/01/2010) Rv. 245947 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Particolari condizioni per usufruire di misure alternative - Nuova previsione introdotta nell'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975 dal D.L. n. 11 del 2009 conv. in L. n. 38 del 2009 - Immediata applicabilità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, trattandosi di modifica di istituti penitenziari, la nuova formulazione dell'art. 4 bis, comma primo quater, della L. n. 354 del 1975, introdotta con l'art. 3 del D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, per la quale la concessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale è condizionata al riscontro di risultati positivi nell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per un anno.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)