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Sez. 1, Sentenza n. 46924 del 12/11/2009 Cc. (dep. 09/12/2009) Rv. 245689 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Particolari condizioni per usufruire di misure alternative - Nuova previsione introdotta nell'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975 dal D.L. n. 11 del 2009 conv. in L. n. 38 del 2009 - Immediata applicabilità.
Stato
decisa il 2009-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245689-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, perché ha natura processuale e attiene all'esecuzione della pena, la novella dell'ordinamento penitenziario, introdotta con il D.L. n. 11 del 2009, conv. in L. n. 38 del 2009, per la quale la concessione delle misure alternative in favore dei condannati per reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni è condizionata al riscontro di risultati positivi nell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per un anno.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 ter PENDENTE, Cod. Pen. art. 609 quater, Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)