Sez. 1, Sentenza n. 46649 del 11/11/2009 Cc. (dep. 03/12/2009) Rv. 245511 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Decreto - L. n. 11 del 2009, convertito in L. n. 38 del 2009 - Divieto di benefici penitenziari anche per i condannati per violenza sessuale di gruppo - Operatività per le istanze di benefici in corso di definizione - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009 n. 38 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) nella parte in cui dispone l'estensione del divieto di concessione di benefici penitenziari anche ai condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di violenza sessuale di gruppo, in quanto la normativa che regola la concessione di benefici penitenziari non ha natura sostanziale, ma processuale e pertanto non soggiace alle regole dell'art. 2 cod. pen., ma al principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)