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Sez. L, Sentenza n. 6269 del 25/11/1981 (Rv. 417075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - COSIDDETTO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ASSOGGETTATO ALLE MODALITÀ E PRESCRIZIONI EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - COSIDDETTO LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ASSOGGETTATO ALLE MODALITÀ E PRESCRIZIONI EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Affinché il cosiddetto licenziamento disciplinare possa ritenersi assoggettato alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, è necessario che esso risulti non soltanto compreso tra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 della legge n. 300 del 1970, o da altra fonte equipollente, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, sicché emerga inequivocamente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella dell'art. 2119 cod. civ. e della legge n. 604 del 1966. (V 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)