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Sez. L, Sentenza n. 2982 del 13/05/1982 (Rv. 420891 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420891-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

Il licenziamento per inadempimento o mancanze dei lavoratori (cosiddetto licenziamento disciplinare), il quale, in via generale, è soggetto alla disciplina dell'art. 2119 cod. civ. e della legge n. 604 del 1966 e non alle modalità e prescrizioni stabilite dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, relativo al diverso caso delle sanzioni non incidenti sulla prosecuzione del rapporto, può ritenersi regolato da tale ultima norma, con conseguente nullità derivante dalla violazione della medesima (senza però la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori), solo qualora, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge n. 604 del 1966. (Conf 6269/81, mass n 417075; (Conf 5045/81, mass n 415828; (Conf 1781/81, mass n 412466).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)