Sez. L, Sentenza n. 2780 del 04/05/1982 (Rv. 420655 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER INADEMPIMENTO O PER MANCANZA - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER INADEMPIMENTO O PER MANCANZA - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il licenziamento per inadempimento o Mancanza può essere regolato dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 soltanto nel caso che per previsione di legge o di contratto o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti incluso fra le sanzioni disciplinari e sottoposto espressamente alla normativa fissata dal citato articolo 7 dello statuto dei lavoratori, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace rispetto a quella del codice civile e della legge n. 604 del 1966. (Conf 6269/81, mass n 417075; (Conf 5045/81, mass n 415828; (Conf 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)