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Sez. L, Sentenza n. 15424 del 04/12/2000 (Rv. 542416 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Sentenza priva della sottoscrizione del giudice, ex art. 132 cod. proc. civ. - Nullità assoluta e insanabile - Rilievo di ufficio da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità - Accertamento nel giudizio di cassazione - Conseguenze - Rinvio allo stesso giudice - Riesame, da parte di questo, del merito della causa - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542416-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore, secondo quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. - costituisce un requisito essenziale della giuridica esistenza del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile, senza che assuma alcun rilievo che il magistrato di cui manca la sottoscrizione abbia partecipato o meno alla deliberazione della sentenza stessa. Il suddetto vizio, rilevabile anche di ufficio, comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere - dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza. (Nella specie la S.C. ha dichiarato l'inesistenza giuridica di una sentenza, emessa nel 1997 dal tribunale di Ivrea, non sottoscritta dal presidente, e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)