Sez. L, Sentenza n. 6570 del 02/04/2004 (Rv. 571806 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Affermazione della giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice - Decisione sul merito da parte del giudice di appello - Esclusione - Rimessione degli atti al primo giudice - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI
In tema di rapporto di lavoro privatizzato, il giudice di appello che ritenga sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, negata dal giudice di primo grado, deve astenersi dal decidere nel merito e deve rimettere le parti davanti al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)