Sez. 5, Sentenza n. 10139 del 02/08/2000 (Rv. 539076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI | Omissione - Decisione della causa nel merito - Conseguenze - Nullità della sentenza rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI
L'art. 353 cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado, dichiarando la propria giurisdizione, negata dal primo giudice, deve pronunciare, anche d'ufficio, sentenza con la quale rimette le parti al primo giudice, costituisce applicazione del tendenziale principio del doppio grado di giurisdizione di merito. La violazione della norma richiamata, compiuta dal predetto giudice allorché, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, decida la causa nel merito, comporta un vizio del procedimento, che, inficiando di nullità la sentenza di secondo grado, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione della sentenza stessa, con il conseguente rinvio della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)