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Sez. U, Sentenza n. 12161 del 10/12/1993 (Rv. 484655 - 01)

Professionisti - Ingegneri e architetti | Consigli degli ordini degli ingegneri - Elezioni - Reclamo alla commissione centrale (ora consiglio nazionale) contro i risultati elettorali - Termine - Rispetto - Condizione.
Stato
decisa il 1993-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484655-01

Professionisti - Ingegneri e architetti

In materia di elezioni dei consigli degli ordini degli ingegneri (e delle altre professioni di cui all'art. 1 del d.lgs.lgt 23 novembre 1944, n. 382), l'art. 6 del detto decreto, stabilendo che contro i risultati elettorali ciascun professionista può proporre reclamo alla Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) entro dieci giorni dalla proclamazione, prevede un atto introduttivo del relativo procedimento - che ha natura giurisdizionale - che equivale, nella forma, al ricorso, con la conseguenza che soggiace alla disciplina a questo riservata dall'ordinamento processuale e può ritenersi tempestivamente proposto solo quando, nel termine suddetto, sia stato effettivamente depositato o presentato al giudice competente, non essendo sufficiente la tempestività della sola spedizione postale, senza che possa la contraria soluzione desumersi dal regolamento del detto Consiglio, di cui al d.m. 1 ottobre 1948 (concernente materie diverse da quella elettorale) e senza che tale disciplina implichi dubbi di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 382 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)