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Sez. 5, Sentenza n. 5370 del 25/01/1978 Ud. (dep. 12/05/1978) Rv. 138907 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138907-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*

Il processo per bancarotta deve essere sospeso obbligatoriamente in caso di opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento solo se tale questione pregiudiziale sia ritenuta seria e cioe apparentemente fondata dal giudice penale. (Conf mass n 131984).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)