Sez. 5, Sentenza n. 5370 del 25/01/1978 Ud. (dep. 12/05/1978) Rv. 138907 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI.*
Il processo per bancarotta deve essere sospeso obbligatoriamente in caso di opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento solo se tale questione pregiudiziale sia ritenuta seria e cioe apparentemente fondata dal giudice penale. (Conf mass n 131984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)