Sez. 5, Sentenza n. 1052 del 21/10/1975 Ud. (dep. 22/01/1976) Rv. 131984 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - LIMITI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO - LIMITI.*
Il processo penale per bancarotta (nella specie bancarotta semplice) deve essere sospeso obbligatoriamente in caso di opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa di fallimento, solo se tale questione pregiudiziale sia ritenuta seria e cioe apparentemente fondata dal giudice penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)