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Sez. L, Sentenza n. 4411 del 06/08/1982 (Rv. 422398 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE EX ART. 3 CODICE PROCEDURA PENALE - REQUISITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE - SOLA TRASMISSIONE DELLA "NOTITIA CRIMINIS" AL TITOLARE DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422398-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE EX ART. 3 CODICE PROCEDURA PENALE - REQUISITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE - SOLA TRASMISSIONE DELLA "NOTITIA CRIMINIS" AL TITOLARE DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*

La sola trasmissione della notitia criminis al titolare dell'Azione penale, non è sufficiente a determinare la pendenza del procedimento penale, cui è condizionata la sospensione del procedimento civile ai sensi degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., qualora non risulti che l'Azione stessa sia stata di fatto esercitata, incombendo alla parte che invoca la sospensione l'Onere di dimostrare la sussistenza di tale circostanza. (V 4284/80, mass n 408148; (V 1691/75, mass n 375311).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)