Sez. L, Sentenza n. 670 del 24/01/1983 (Rv. 425411 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORRENZA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - RICORRENZA - ONERE PROBATORIO - A CARICO DELLA PARTE INTERESSATA - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Le prove sulla ricorrenza delle condizioni per la sospensione necessaria del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., compresa quella sull'oggetto del procedimento la cui definizione si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere, devono essere fornite dalla parte che invoca la sospensione medesima e restano devolute alla valutazione del giudice del merito. (V 4411/82, mass n 422398; (Conf. 4284/80, mass n 408148).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)