Sez. 1, Sentenza n. 4284 del 05/07/1980 (Rv. 408148 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE ISTANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le prove sulla ricorrenza delle condizioni per la sospensione necessaria del processo, secondo la previsione dell'art 295 cod proc civ, ivi compresa quella sull'oggetto del procedimento, la cui definizione si assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere, devono essere fornite dalla parte che invoca la sospensione medesima, e restano devolute alla valutazione del giudice del merito, sottratta a Sindacato in Sede di legittimita, se congruamente motivata. (V 1691/75, mass n 375311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)