Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 02/05/1975 (Rv. 375311 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER LA PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE - PREGIUDIZIALITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PER LA PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO A CARICO DELL'ISTANTE - PREGIUDIZIALITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Per la sospensione necessaria del processo civile fino all'esito di quello penale occorre la sussistenza di due condizioni: che la cognizione del reato influisca sulla decisione della causa civile e che l'Azione penale sia stata effettivamente iniziata. In ordine a tali condizioni, la prova e a carico dell'istante; e la valutazione sulla pregiudizialita e demandata al giudice del merito, restando sottratta a Sindacato in Sede di legittimita se congruamente motivata. (V 2537/73, mass n 365990; 1359/72, mass n 357295).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)