Sez. 3, Sentenza n. 4920 del 01/08/1986 (Rv. 447612 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO - LIMITI - PRODUZIONE ED ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO - LIMITI - PRODUZIONE ED ACQUISIZIONE DI NUOVI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Nel nuovo rito del lavoro - applicabile in materia locatizia per il richiamo operato dall'art. 51 della legge n. 392 del 1978 - il divieto di nuovi mezzi di prova in appello, sancito dall'art. 437 cod. proc. civ., si riferisce soltanto alle prove costituende, cioè da esperirsi e assumersi nel corso del procedimento, e non anche alla produzione ed all'acquisizione di nuovi documenti, che contengono prove già costituite e, non comportando ulteriori attività istruttorie, non contrastano con le esigenze di celerità e concentrazione del processo in un'unica udienza di discussione. (Conf 5123/84, mass n 436911; (Conf 2875/83, mass n 427798).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)