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Sez. L, Sentenza n. 6377 del 22/07/1987 (Rv. 454652 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - ESIBIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454652-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DOCUMENTI - ESIBIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel rito del lavoro, il divieto di nuovi mezzi di prova in appello ex art. 437 cod. proc. civ. riguarda le prove costituende (tranne il giuramento suppletorio), salvo che non siano ritenute indispensabili per la decisione, e non anche le prove costituite e cioè i documenti, sempreché la relativa acquisizione non comporti ulteriore attività istruttoria, in contrasto con l'esigenza di sollecita definizione del procedimento, o non sia comunque rivolta a corroborare eccezioni o deduzioni non ritualmente proposte in primo grado. (V 2602/84, mass n 434617; (Conf 4920/86, mass n 447612; (Conf 2461/84, mass n 434486; (Conf 5599/83, mass n 430536; (Conf 3512/81, mass n 414113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)