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Sez. 3, Sentenza n. 5123 del 13/10/1984 (Rv. 436911 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA - COSTITUZIONE SUCCESSIVA DEL CONTUMACE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436911-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - CONTUMACIA - COSTITUZIONE SUCCESSIVA DEL CONTUMACE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ.*

Nel rito del lavoro, la parte rimasta volontariamente contumace, pur dovendo, in caso di successiva Costituzione, accettare il processo nello stato in cui si trova, può tuttavia produrre nel giudizio d'appello documenti, poiché l'art. 437 cod. proc. civ., nello escludere l'ammissione di nuovi mezzi di prova in tale giudizio (salvo che non siano ritenuti indispensabili), si riferisce alle sole prove costituende, ossia a quelle che devono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e non a quelle costituite, ossia ai documenti, la cui acquisizione, esaurendosi in un unico atto che non richiede la fissazione di una nuova udienza, non contrasta con le esigenze di celerità e concentrazione del processo in una sola udienza di discussione. (V 5250/83, mass n 430133; (Conf 4689/83, mass n 429583; (Conf 2875/83, mass n 427798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)