Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 29/03/1991 (Rv. 471490 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze | Ordinanza dichiarativa di estinzione del processo esecutivo e di liquidazione delle spese - Provvedimento di revoca del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità ex art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Ordinanze
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione di revoca di una precedente ordinanza, che abbia dichiarato l'estinzione del processo esecutivo e liquidato le spese, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost. essendo soggetto all'opposizione di cui al secondo comma dell'art. 617 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)