Sez. 3, Sentenza n. 1787 del 20/02/1998 (Rv. 512817 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Oggetto - Provvedimento del giudice dell'esecuzione di modifica o revoca di propri precedenti provvedimenti - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Il ricorso per Cassazione previsto dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione non è autonomamente esperibile avverso i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione modifichi o revochi (anche implicitamente) i propri, precedenti provvedimenti, oggetto di gravame essendo esclusivamente la sentenza resa sull'opposizione (ricorribile per Cassazione, attesane la espressa non impugnabilità sancita dall'art. 618 cod. proc. civ.) ovvero sul reclamo (appellabile ex art. 630, comma terzo, cod. proc. civ. e 130 disp. att. stesso codice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)