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Sez. 2, Sentenza n. 8670 del 26/04/2005 (Rv. 582351 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Estinzione del processo - Eccezione - Rigetto - Impugnazione - Inammissibilità - Fondamento - Revocabilità - Condizioni - Modalità.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582351-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

L'ordinanza di rigetto dell'eccezione di estinzione del processo, dalla legge non dichiarata espressamente impugnabile e verso la quale - diversamente dall'ipotesi di declaratoria di estinzione del processo di cui all'art. 308 cod. proc. civ. - non risulta previsto uno speciale mezzo di reclamo (art. 177, terzo comma, nn.1 e 2, cod. proc. civ.), è anche d'ufficio revocabile dal giudice che l'ha emessa, pure con la sentenza che definisce il giudizio, giacchè, soddisfatto in presenza di tempestiva eccezione il presupposto dell'art. 307 cod. proc. civ. e risultando conseguentemente la questione acquisita al processo, il giudice può deciderla adottando la declaratoria di estinzione ovvero revocando il provvedimento reiettivo in precedenza emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)