Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 27/10/2004 (Rv. 579219 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Cause scindibili - Decisione con unica sentenza - Impugnazione - Obbligo di notificare l'atto di impugnazione a tutte le parti - Fondamento - Mancata notifica ad una parte - Decorso nei confronti di quest'ultimo, del termine per impugnare - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
In caso di cause scindibili, la norma contenuta nell'art. 332 cod.proc.civ. la quale dispone che la impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti solo di alcuna di esse deve essere notificata anche alle altre parti, nei cui confronti l'impugnazione stessa non è esclusa o preclusa, ha la finalità di evitare che avverso la medesima sentenza si svolgano separati giudizi d'impugnazione, per cui la notificazione della impugnazione non contiene una vocatio in ius, ma ha il valore di semplice litis denuntiatio e serve a consentire che le parti alle quali è stata indirizzata, propongano, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo; pertanto, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, nel caso di cause scindibili, nei confronti della parte in relazione alla quale il termine di impugnazione decorso, a nulla rilevando che la stessa abbia partecipato al precedente grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)