Sez. 2, Sentenza n. 11200 del 11/06/2004 (Rv. 573628 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI | Cause scindibili o tra loro indipendenti - Decisione con unica sentenza - Impugnazione - Termine - Decorso - Dalle singole notificazioni della sentenza - Parti non destinatarie di notifica - Termine annuale - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - A PIÙ PARTI
Nelle cause scindibili o tra loro indipendenti, nelle quali è esclusa la necessità del litisconsorzio, il termine per impugnare non è unitario ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti, mentre, per le parti per le quali non vi sia stata notificazione, si applica il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)